ISVAP: la disposizione anti-conflitto di interessi nel settore della bancassurance
Gennaio 2012

ISVAP: la disposizione anti-conflitto di interessi nel settore della bancassurance

Il 6 dicembre scorso, l’ISVAP ha emanato un provvedimento (provv. n. 2946/2011, modificativo dell’art. 48 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, recante la Disciplina degli Intermediari Assicurativi), che vieta agli intermediari assicurativi di assumere la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative di una polizza e quella di intermediario della stessa.

Come la stessa Autorità del settore assicurativo ha più volte affermato, la disposizione in questione è stata emanata essenzialmente per correggere le criticità del mercato delle polizze legate ai mutui ed agli altri finanziamenti, anche a seguito di un’indagine svolta dall’ISVAP nell’aprile 2011 a conferma di una precedente indagine del 2009.

Le polizze legate ai mutui ed ai finanziamenti sono distribuite in occasione della conclusione di una varietà di contratti di finanziamento quali: mutui ipotecari, contratti di credito al consumo, cessione del quinto dello stipendio. Esse garantiscono il rimborso del finanziamento erogato, giacché prevedono il pagamento dell’indennità al verificarsi di fatti che ostacolano il fisiologico pagamento, quali la perdita del lavoro da parte del finanziato, la sua morte o il suo infortunio invalidante, ovvero riducono le garanzie del finanziatore, come il danneggiamento della cosa assicurata su cui sia stata costituita ipoteca. Queste polizze sono normalmente distribuite dalle banche e dagli intermediari finanziari che erogano il finanziamento.

In questo mercato, le commissioni che le banche e gli intermediari finanziari raccolgono per l’intermediazione delle polizze - la cui sottoscrizione, almeno nei fatti, è spesso imposta ai soggetti finanziati - sono “abnormi” e “penalizzanti”, come da ultimo hanno convenuto l’ISVAP e le associazioni dei consumatori, a seguito di un incontro tenutosi il 18 novembre scorso.

In tale occasione, l’ISVAP e le associazioni dei consumatori hanno inoltre ribadito che una simile anomalia deve essere considerata conseguenza del conflitto d’interessi in cui si trovano le banche e gli intermediari finanziari, che impedisce loro di curare l’interesse dei clienti finanziati, come essi dovrebbero fare, in qualità di intermediari assicurativi. Il conflitto esiste poiché, in questo mercato, le banche e gli intermediari finanziari sono individuati come beneficiari o vincolatari delle polizze da essi distribute. Il divieto introdotto dall’ISVAP intende impedire il cumulo delle qualifiche di intermediario e beneficiario della stessa polizza.

Secondo l’ISVAP, l’eventuale cumulo dei ruoli di beneficiario o vincolatario e di intermediario di una polizza assicurativa rappresenta di per sé una situazione di conflitto di interesse insanabile, a prescindere da qualsivoglia valutazione del caso concreto, ed è in primo luogo obbligo degli intermediari assicurativi, sulla base delle regole di comportamento dettate dal Codice delle Assicurazioni Private, evitare l’insorgere di una simile situazione scegliendo quale ruolo rivestire nel collocamento della polizza. Non sussisterebbe quindi alcun divieto assoluto a carico degli intermediari, nella specie prevalentemente banche ed intermediari finanziari, ma solo l’obbligo di scegliere tra lo svolgimento dell'attività di intermediazione in modo coerente con le regole di comportamento che ne sono presidio e il mantenimento della qualità di beneficiario/vincolatario della polizza collocata.

Un divieto analogo a quello oggi emanato era già stato introdotto con il Regolamento ISVAP 35/2010, recante la Disciplina della Trasparenza dei prodotti assicurativi. Tuttavia, il divieto era stato annullato dal Tar del Lazio, poiché introdotto dall’ISVAP “a sorpresa”, ovvero senza che l’emanazione fosse preceduta da una completa procedura di pubblica consultazione, come è imposto all’ISVAP dal Codice delle Assicurazioni Private e dalla Legge sul risparmio (D. Lgs. 262/2005).

In risposta, l’ISVAP ha posto in pubblica consultazione un’analoga disposizione dal 16 dicembre 2010 al 31 gennaio 2011. Anche l’incontro con le associazioni dei consumatori citato è parte del procedimento di consultazione che l’ISVAP ha inteso svolgere.

Il divieto emanato ha un ambito di applicazione molto vasto. Infatti, la disposizione proposta dall’ISVAP, per finalità anti-elusive, impedisce agli intermediari delle polizze di essere beneficiari delle indennità anche solo indirettamente, ovvero in base a “rapporti di gruppo o a rapporti di affari propri o di società del gruppo”. Il divieto pertanto opererà anche laddove la polizza sia intermediata da un soggetto autorizzato diverso dalla banca o l’intermediario finanziario beneficiario, ma appartenente allo stesso gruppo, ovvero laddove l’ente finanziatore, dopo avere distribuito la polizza assicurativa, indichi quale beneficiario dell’indennità una società appartenente al medesimo gruppo o comunque legata ad esso da rapporti d’affari. Per le medesime finalità, l’ente finanziatore nominato quale beneficiario dell’indennità, non potrà intermediare la polizza neppure comparendo nell’operazione quale contraente di una polizza collettiva.

Inoltre, il divieto si applicherà a tutte le polizze, non solo a quelle connesse a finanziamenti, e non solo alle banche ed agli intermediari finanziari (intermediari assicurativi iscritti alla Sezione D del RUI), ma tutti gli intermediari, come agenti o broker, anche se ciò difficilmente sarà foriero di importanti ricadute pratiche, poiché questi ultimi intermediari raramente ricorrono allo schema contrattuale vietato.

Questa disposizione potrebbe imporre una profonda revisione delle procedure di distribuzione di bancassurance, che hanno conosciuto un forte sviluppo negli scorsi anni, con potenziali ricadute sulla profittabilità del settore. Per questo, l’ISVAP ha previsto che il divieto entri in vigore a partire dal 2 aprile 2012, anche se questo termine appare, sul piano operativo, piuttosto serrato.

Quanto agli operatori del settore, essi potrebbero ancora opporsi in sede giurisdizionale, come già accaduto in passato, poiché questa misura impedisce del tutto agli intermediari di sfruttare uno schema distributivo largamente diffuso sul mercato, a causa del conflitto d’interesse. Così facendo, tuttavia si imporrebbero illegittimamente obblighi più gravosi di quelli previsti dal Codice delle Assicurazioni. Il Codice, infatti, impone agli intermediari di astenersi da operazioni in conflitto di interessi solo ove sia ragionevolmente possibile; negli altri casi consente agli intermediari di agire, imponendo loro di gestire le conseguenze dei conflitti e di rendere nota ai clienti la loro esistenza, in linea con la disciplina MiFID e in parziale anticipazione delle prospettate novità, che potrebbero essere introdotte con la riforma della Direttiva comunitaria in tema di intermediazione assicurativa (cosiddetta IMD2). Più in generale, lamentano gli operatori, una simile disposizione violerebbe il principio di proporzionalità, per cui le finalità di vigilanza devono essere perseguite con gli strumenti che impongono un minore sacrificio per i soggetti destinatari, e non terrebbe conto delle esigenze di competitività del mercato assicurativo.

Resta inoltre da vedere se la disposizione regolamentare in visione possa essere mantenuta, in quanto compatibile, all’esito della revisione della Direttiva comunitaria in tema di intermediazione assicurativa, attualmente posta in consultazione dalla Commissione Europea, nel contesto della quale proprio il tema del conflitto di interesse degli intermediari dovrebbe venire ampiamente disciplinato.

fonte: www.Diritto24.com

Back to top

Related contacts

Nicolo Juvara

Nicolò Juvara

Partner

Milan

+39 02 8635 941

Salvatore Iannitti

Salvatore Iannitti

Senior associate

Milan

+39 02 8635 941

Local expertise